La recente decisione della Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha annullato un’ordinanza comunale che disponeva lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) a Catanzaro. La vicenda coinvolge una cittadina assistita dall’avvocato Francesco Pitaro e mette in luce problemi procedurali e sostanziali legati alla valutazione delle richieste di regolarizzazione dei rapporti locativi.
Il nocciolo della decisione del Tar
Il Tar ha accolto il ricorso contro l’ordinanza di rilascio e contro il rigetto della domanda di regolarizzazione della ricorrente, rimarcando che l’amministrazione non aveva provato adeguatamente uno dei presupposti decisivi. In particolare, i giudici hanno rilevato l’assenza di evidenze sulla reale disponibilità, a titolo di comodato o altro titolo legittimo, dell’immobile indicato dal Comune come soluzione alternativa.
Giurisdizione e rispetto del contraddittorio
Sulle questioni procedurali il Tar ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, precisando che la materia attiene alla fase di assegnazione degli alloggi pubblici e, quindi, rientra nella giurisdizione amministrativa. Inoltre, pur dichiarando infondata la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto previsto dalla normativa amministrativa (art. 10-bis legge 241/1990), i giudici hanno osservato che l’ente aveva comunque avviato un confronto procedimentale richiedendo chiarimenti e documentazione alla richiedente.
La questione dell’alloggio alternativo e le indagini omesse
Al centro della pronuncia è la mancata dimostrazione, da parte del Comune, dell’esistenza di una sistemazione alternativa effettivamente disponibile per la famiglia. Il Tar ha sottolineato che non era stata fornita prova certa della disponibilità dell’immobile indicato e che l’amministrazione non aveva eseguito ulteriori accertamenti richiesti in sede cautelare per verificare la situazione abitativa concreta della ricorrente.
Conseguenze pratiche della sentenza
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, segno del carattere anche tecnico della controversia.
Il caso umano: una vedova con due figlie disabili
La vicenda giudiziaria richiama un quadro di forte vulnerabilità sociale: la ricorrente è una vedova con due figlie affette da atassia cerebellare, entrambe incapaci di deambulare. Alle donne era stato assegnato un alloggio popolare ubicato al quarto piano di un palazzo privo di ascensore in via Mattia Preti n. 3 a Catanzaro, situazione denunciata ripetutamente all’amministrazione comunale.
Iter delle richieste e intervento del Prefetto
La madre aveva sollecitato il cambio di alloggio già con istanza del 29 aprile 2026 e reiterato le richieste con atti del 27 gennaio 2026, 17 febbraio 2026 e 7 marzo 2026. Di fronte alla mancata soluzione, l’avvocato Pitaro ha coinvolto la Prefettura con un’istanza del 15 aprile 2026. Il Prefetto ha risposto con una nota del 17 aprile 2026, definendo il quadro «di straordinaria gravità» e invitando il Comune e l’Aterp a individuare con urgenza una sistemazione idonea, anche mediante strumenti amministrativi derogatori.
Riflessioni più ampie: criteri di accesso e pronunce regionali
La sentenza calabrese si inserisce in un dibattito più ampio sul modo in cui le amministrazioni valutano le domande per le case popolari. In altre regioni, come l’Umbria, il Tar ha sollevato profili di legittimità costituzionale su norme che escludevano dagli elenchi chi non era incensurato, arrivando a rinviare la questione alla Corte costituzionale. Successivamente la regione umbra ha modificato la normativa eliminando il requisito dell’incensuratezza, evidenziando come criteri rigidi possano tradursi in esclusioni permanenti e ingiustificate.
Il caso di Catanzaro, insieme ad altre pronunce, richiama la necessità di un bilanciamento tra esigenze di legalità nella gestione del patrimonio ERP e il principio di tutela dei diritti fondamentali, in particolare per soggetti in condizioni di fragilità. Il confronto tra responsabilità amministrative, tutela costituzionale e bisogni individuali rimane aperto e porta con sé richieste di maggiore trasparenza procedurale e di verifiche concrete prima di adottare misure estreme come lo sgombero.


