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Alloggio popolare a Catanzaro: Tar annulla sgombero per madre e figlio

Una famiglia di Catanzaro ha ottenuto giustizia: il Tar ha annullato l'ordinanza di sgombero, permettendo a madre e figlio di restare nella loro casa popolare

Alloggio popolare a Catanzaro: Tar annulla sgombero per madre e figlio

La Prima Sezione del Tar Calabria ha annullato l’ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Catanzarocon sentenza n. 1053/2026consentendo alla ricorrente e al suo nucleo familiare di restare nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il provvedimento è stato adottato a Catanzaro dopo il ricorso presentato dall’avvocato Francesco Pitaro.

Il caso ha rilievo perché attiene alla tutela di famiglie in condizione di fragilità e al dovere dell’amministrazione di istruire in modo completo gli atti più incisivi. I giudici hanno ritenuto non dimostrata la reale disponibilità di una sistemazione alternativa, elemento decisivo ai fini dell’esecutività dello sgombero. Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2026.

Sentenza n. 1053/2026: i punti chiave del giudizio

Il Tar ha accolto il ricorso contro l’ordinanza di rilascio e contro il rigetto della domanda di regolarizzazione dei rapporti locativirilevando un difetto di prova su uno dei presupposti principali: la disponibilità, a titolo di comodato o altro, dell’alloggio indicato come alternativa. È stata respinta l’eccezione comunale di difetto di giurisdizionechiarendo che la controversia rientra nella fase di assegnazione ERP e quindi nella sfera amministrativa. La doglianza sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge 241/1990 è stata ritenuta infondata, poiché l’ente ha comunque instaurato un contraddittorio procedimentale.

I giudici hanno evidenziato che l’amministrazione non ha fornito evidenze documentali sull’effettiva disponibilità dell’alloggio indicato né ha svolto gli ulteriori accertamenti sollecitati in sede cautelare per verificare la situazione abitativa concreta. Le spese di giudizio sono state compensate, a conferma della natura tecnica della controversia. Secondo la difesa, il provvedimento comunale risultava affetto da difetto di motivazioneeccesso di potere e violazione della legge regionale n. 8/1995.

Il caso concreto: nucleo fragile e richieste al Comune

La ricorrente ha rappresentato un quadro di vulnerabilità socio-sanitariain atti viene indicata come vedova con due figlie affette da atassia cerebellareentrambe non deambulanti, collocate in un alloggio al quarto piano senza ascensore in via Mattia Preti 3. Nelle prime ricostruzioni il nucleo risulta descritto come madre e figliole più recenti interlocuzioni procedimentali restituiscono la composizione familiare come madre con due figlie con disabilità. Questo quadro è stato segnalato più volte all’amministrazione, anche ai fini di un cambio alloggio idoneo.

La donna ha presentato istanze il 27 gennaio 2026il 17 febbraio 2026il 7 marzo 2026 e il 29 aprile 2026. Il 15 aprile 2026 la difesa ha investito la Prefetturache il 17 aprile 2026 ha qualificato la situazione come «di straordinaria gravità», invitando Comune e Aterp a individuare con urgenza una sistemazione adeguata, anche mediante strumenti amministrativi derogatori. Tali elementi hanno inciso sul giudizio in punto di proporzionalità e istruttoria dell’azione amministrativa.

Le dichiarazioni della difesa e il dibattito sull’ERP

L’avvocato Francesco Pitaro ha riferito: «Esprimo soddisfazione per l’esito del giudizio e per la decisione del Tar, che ha accolto le censure formulate nel ricorso. Madre e figlio potranno continuare a vivere nell’alloggio comunale. Un provvedimento di sgombero è un atto particolarmente delicato e incisivo, che richiede un’istruttoria approfondita e una valutazione accurata dei fatti e delle norme applicabili».

La vicenda si inserisce in un confronto più ampio sui criteri di accesso all’ERP e sul bilanciamento tra legalità e diritti fondamentali. In ambito regionale si sono registrati interventi su norme che escludevano categorie di richiedenti, poi riviste per evitare esclusioni permanenti. Il caso di Catanzaro rilancia la necessità di trasparenza procedurale e di verifiche concrete prima di misure estreme come lo sgombero, specie quando è in gioco la tutela di soggetti fragili.

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